Regolamento regionale Masci Piemonte

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento definisce gli organi del MASCI Piemonte e le modalità per il loro funzionamento. È redatto in attuazione dell’art. 9 dello Statuto e conformemente alle disposizioni dell’art. 7 del Regolamento nazionale.

Art. 2 – Competenze della Regione

La “Regione MASCI PIEMONTE”, che nel prosieguo sarà per brevità denominata “REGIONE”, è una struttura organizzativa intermedia del Movimento. Essa, per tutto ciò che non è di esclusiva competenza nazionale e delle Comunità, opera in autonomia e responsabilità.

Le sue competenze sono stabilite dall’art. 8 dello Statuto del MASCI.

Art.3 – Degli organi regionali

Gli organi della Regione sono:

  • L’Assemblea regionale
  • Il Consiglio regionale
  • Il Segretario Regionale

Art.4 – Dell’Assemblea Regionale (A. R.)

  • 4.1 L’Assemblea regionale è costituita dagli SS. delle Comunità del Piemonte, regolarmente censiti entro la data di convocazione.
  • 4.2 All’assemblea elettiva, hanno diritto al voto tutti gli Adulti Scout della Regione regolarmente censiti ed in regola con il versamento delle quote nazionali e regionali alla data della convocazione ufficiale dell’Assemblea. Il SR, il Vice-SR e l’Amministratore Regionale in carica, verificata tale regolarità, predisporranno l’elenco degli aventi diritto al voto da consegnare alla commissione verifica poteri che verrà nominata dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio
  • 4.3 L’Assemblea regionale:
    • elegge per un triennio il Segretario Regionale, con possibilità di ricandidatura per un ulteriore triennio:
      • si possono candidare a Segretario Regionale tutti gli A.S. regolarmente censiti in una delle Comunità della Regione Piemonte. Affinché la propria candidatura sia valida l’A.S. dovrà far pervenire la sua richiesta al Segretario Regionale in carica, correlata da una breve presentazione, entro 45 giorni dalla data dell’assemblea;
      • la Comunità di appartenenza del candidato e/o altre Comunità possono, a suo sostegno, integrare tale presentazione con una propria breve nota;
      • il Segretario Regionale in carica, accertata la validità delle candidature pervenute, entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea, invia a tutti i Magister i nominativi correlati dalle presentazioni pervenute e ne provvede alla pubblicazione sul sito regionale;
      • i Magister si impegnano ad inoltrare e a discutere con tutti i componenti la propria Comunità quanto ricevuto, al fine di favorire il massimo del confronto possibile, nella consapevolezza della libertà personale nell’espressione del voto;
    • elegge la terna dei nominativi tra i quali la Conferenza Episcopale Piemontese nominerà l’Assistente Ecclesiastico regionale;
    • presenta le candidature agli incarichi nazionali di cui all’art.12 dello Statuto;
    • approva e modifica il Regolamento regionale;
    • approva il bilancio di previsione predisposto dall’Amministratore regionale;
    • approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
    • rielabora, sulla base delle caratteristiche proprie della regione, l’indirizzo programmatico pluriennale ed il conseguente programma nazionale formulato dal Consiglio nazionale, dando indicazioni vincolanti al Consiglio regionale sui criteri che devono informare il programma regionale;
    • discute ed approva specifici documenti di interesse generale a livello regionale;
    • esprime la partecipazione regionale nei momenti decisionali a livello
  • 4.4  L’Assemblea Regionale:
    • è convocata dal Segretario Regionale, in via ordinaria, almeno una volta all’anno con almeno 60 giorni di preavviso e può essere convocata in via straordinaria ad iniziativa del Consiglio Regionale con almeno 30 giorni di preavviso; l’avviso di convocazione sarà inoltrato ad ogni Comunità con mezzi informatici e/o con posta ordinaria e pubblicato sul sito Masci della Regione;
    • è validamente costituita in prima convocazione quando il 30% degli aventi diritto è presente o rappresentato per delega; ogni presente e avente diritto può essere portatore di una sola delega scritta, vidimata dal Magister della Comunità del Qualora non si raggiunga la presenza del 30% degli aventi diritto in 1° convocazione, l’assemblea è validamente costituita in 2° convocazione dopo almeno 30 minuti primi decorsi dall’ora della 1° convocazione e con la presenza di almeno il 15% degli aventi diritto;
    • è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti;
    • adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, non considerando nel computo i voti di astensione.

Art. 5 – Del Consiglio Regionale (CO. RE.)

Il Consiglio regionale rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale.

  • 5.1 Il Consiglio regionale è costituito da tutti i Magistri della Regione (o da un loro delegato in caso di impedimento), dal Segretario Regionale, dall’Assistente Ecclesiastico regionale, dal Vice Segretario
  • 5.2 Partecipano altresì al Consiglio regionale con diritto di solo intervento:
    • l’amministratore regionale;
    • i componenti della Segreteria regionale se esiste;
    • gli eventuali responsabili di zona se esistono;
    • gli ex Segretari regionali;
    • l’eventuale S. censito nella Regione, eletto o nominato in strutture nazionali.
  • 5.3 Alle riunioni possono essere invitati esperti con funzioni
  • 5.4 Ogni Consigliere regionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito, senza alcun vincolo di mandato.
  • 5.5 Il Consiglio regionale
    • elabora, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea regionale, il programma regionale e ne cura la realizzazione;
    • cura le modalità di organizzazione delle Assemblee Regionali e di altri eventi regionali, demandando per i successivi adempimenti operativi ad opportuni gruppi di lavoro e/o alle Comunità nel cui territorio avviene l’evento;
    • propone modifiche al Regolamento della regione che dovranno essere discusse ed approvate in Assemblea Regionale;
    • ratifica con votazione a scrutinio segreto, su indicazione del Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale;
    • ratifica con votazione a scrutinio segreto, su indicazione del Segretario Regionale l’Amministratore regionale;
    • stabilisce, in concomitanza all’approvazione del bilancio preventivo, la misura e le modalità di riscossione di eventuali quote regionali aggiuntive a quelle del censimento nazionale;
    • in applicazione del principio fiduciario, delibera il rimborso delle spese da chiunque sostenute per servizi resi al Movimento in nome e per conto della regione, e che siano ritenute quantitativamente Fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, a tariffa economica, stabilisce di volta in volta, verificate le spese effettivamente sostenute, l’ammontare del rimborso stesso.
  • 5.6 Il Consiglio Regionale
    • si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all’anno su convocazione del Segretario Regionale e, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
    • le riunioni sono valide quando è presente il Segretario Regionale o il Vice segretario, assente il Segretario, ed almeno la metà degli altri Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti espressi, non considerando le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario Regionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante;
    • tra i partecipanti alla riunione viene nominato un Segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite il Segretario Regionale, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio regionale, anche per via telematica, assicurandosi dell’avvenuta ricezione. Qualora i destinatari non diano assenso di ricezione, il silenzio è da considerarsi Ove non vi siano osservazioni sui punti del verbale, il Consiglio regionale ne vota la ratifica nella riunione successiva. In caso di osservazioni e precisazioni da parte dei componenti del Consiglio regionale verrà discussa ed eventualmente modificata la parte del verbale oggetto di chiarimenti.

Art.6 – Del Segretario Regionale (S.R.)

Ai sensidell’art.9 – comma b – dello Statuto del Masci, il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della Regione e gli organismi nazionali.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario Regionale. Il Segretario Regionale

  • convoca l’Assemblea Regionale ordinaria con preavviso scritto di almeno 60 giorni e quella straordinaria con preavviso scritto di almeno 30 giorni;
  • convoca e presiede il Consiglio Regionale;
  • presiede la Segreteria regionale, se esiste;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
  • comunica al Comitato Esecutivo il nominativo del Segretario Regionale eletto dall’Assemblea regionale e dell’Assistente Ecclesiastico regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Piemontese;
  • comunica al Comitato Esecutivo i nominativi dei delegati della regione all’Assemblea nazionale e può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell’art.11 – comma 5 – del Regolamento di attuazione dello Statuto, previ accordi, se possibile, con la Comunità interessata;
  • comunica alla Segreteria Nazionale, ai sensi dell’art. 20 – comma 5 – del Regolamento di attuazione dello Statuto, i nominativi dei soci che rivestono la qualifica di “volontari” per effetto della iscrizione della Regione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • indica, per la nomina, al Consiglio regionale il nominativo del Vice Segretario Regionale, e, dell’Amministratore regionale;
  • indica, per la nomina, al Consiglio regionale il nominativo del Magister della Comunità regionale (vedi 8);
  • indica, per la nomina, al Consiglio regionale i nominativi degli AA.SS. cooptati per la formazione, se esiste, della Segreteria regionale;
  • nomina l’incaricato stampa e l’eventuale incaricato Web con ratifica del Consiglio regionale a scrutinio Tali incaricati saranno membri del Consiglio Regionale e dell’eventuale segreteria regionale con solo diritto di intervento;
  • nel corso dell’Assemblea regionale svolge una relazione sullo stato generale del Movimento in ambito

Art.7 – Dell’Assistente Ecclesiastico Regionale (A.E.R.)

  • L’Assistente Ecclesiastico regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Piemontese su una terna di nomi eletti dall’Assemblea regionale, collabora con gli organi direttivi della Regione partecipando alle Assemblee regionali ed alle riunioni del Consiglio regionale;
  • imposta, avvia e coordina le attività degli Assistenti ecclesiastici di Comunità, in sintonia con l’Assistente Ecclesiastico nazionale e tenendo conto dei piani pastorali della Conferenza Episcopale Piemontese;
  • l’Assistente Ecclesiastico regionale ed il Segretario Regionale assicurano i collegamenti tra Regione e Conferenza Episcopale

Art.8 – Dell’Amministratore Regionale

L’Amministratore Regionale:

  • è nominato dal Consiglio regionale su indicazione del Segretario La durata del suo incarico è triennale ed è rinnovabile;
  • è dispensato dal prestare cauzione;
  • provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio regionale. Egli è tenuto ogni anno a predisporre gli schemi dei bilanci, preventivo e consuntivo, e sottoporli all’approvazione del Consiglio regionale;
  • provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme stabilite dalla normativa vigente e ad assolvere a tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti per le organizzazioni di volontariato;
  • è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all’espletamento del suo incarico, compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sui quali opera con firma Qualora per motivi

 

di funzionalità operativa si ritenesse necessario utilizzare una ulteriore firma, questa dovrà essere attribuita ad un socio regolarmente censito. Le firme saranno utilizzabili in forma disgiunta.

Art. 9 – Della Segreteria regionale

Qualora si ritenga opportuna o necessaria, può essere istituita la Segreteria regionale, che, quale organo di coordinamento coadiuva il Segretario Regionale nell’espletamento delle sue funzioni.

Il Segretario Regionale coopta fino ad un massimo di 5 AA.SS. assegnando loro incarichi specifici atti alla realizzazione delle linee programmatiche nazionali e il programma regionale.

Essi dovranno, sotto la direzione del Segretario Regionale, provvedere a gestire “al meglio” il settore loro assegnato.

La Segreteria Regionale è formata:

  1. dal Segretario Regionale che la presiede;
  2. dal Vice Segretario Regionale;
  3. dall’A.E. Regionale;
  4. dall’amministratore regionale
  5. dall’Incaricato stampa ed eventualmente dall’incaricato WEB
  6. dagli S. cooptati. La loro nomina sarà ratificata, su proposta del Segretario Regionale, dal Consiglio regionale

La Segreteria Regionale decade al termine del mandato del Segretario Regionale, anche se costituita nell’intermedio del mandato del medesimo.

Art. 10 – Della Comunità Regionale

  • Qualora se ne ravveda la necessità, viene istituita la Comunità Regionale del Piemonte. Questa accoglie in via transitoria tutti gli adulti che condividono le finalità del Movimento ma non possono far parte di una Comunità ordinaria perché residenti in centri lontani dove esistono Comunità o perché stanno tentando di farne nascere una;
  • la Comunità regionale, è regolata dall’art. 5 - comma 5 – dello Statuto e dall’Art. 4 del Regolamento di attuazione dello Statuto;
  • la Comunità regionale, pur utilizzando mezzi di comunicazione a distanza, opera come una qualsiasi altra Comunità;
  • il Magister della Comunità regionale è nominato, dal Segretario Regionale, ed il mandato ha la durata triennale al termine del quale il Consiglio Regionale decide se proseguire o meno nell’esperimento.

Art. 11 – Del Bilancio

L’esercizio finanziario della Regione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.12 – Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nella regione e in tale qualità interviene nelle attività che, ai sensi dell’art.10 della legge 266/91, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Lo stesso Segretario Regionale, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può, ai sensi dell’art.6 della legge 266/91, iscrivere la Regione MASCI del Piemonte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, stipulare le convenzioni di cui all’art.7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.

Art. 13 – Delle modifiche del regolamento

Il presente regolamento, entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea regionale, e dalla stessa assemblea può essere modificato.

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dalle Comunità, dalle Zone (se eventualmente esistenti) e dal Consiglio Regionale. Tali proposte di modifiche devono pervenire al Segretario Regionale almeno 60 giorni prima della data nella quale viene convocata l’Assemblea regionale; il Segretario Regionale dovrà inviare le proposte di modifica alle altre Comunità e all’Assistente Ecclesiastico regionale almeno un mese prima della data nella quale è convocata l’Assemblea regionale.

Le modifiche saranno sottoposte al Consiglio nazionale a norma dell’articolo 9 comma 1 dello Statuto del Movimento.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. 

 Approvato dall’Assemblea Regionale del 28 maggio 2017 di Rivoli

 

Scarica la versione integrale in allegato.

Pièces attachées
Regolamento MASCI Reg Piemonte 2017.pdf [234.59Kb]
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